Crisi D'ImpresaLa irregolare tenuta delle scritture contabili per colpa o fatto del terzo non costituisce esimente di responsabilità per gli amministratori

15 Luglio 20150

Con la recentissima sentenza n. 9193 del 7 maggio 2015 (che segue la più celebre sentenza a Sezioni Unite n.9100/2015 esaminata nella precedente newsletter), la Suprema Corte di Cassazione afferma un importante e nuovo principio in quanto specifica che gli amministratori di società, non solo devono provvedere all’adempimento del dovere di regolare tenuta delle scritture contabili, nel rispetto delle norme di legge, ma devono altresì attivarsi prontamente per sanare le eventuali irregolarità riscontrate; il tutto, senza potere confidare acriticamente nell’operato di terzi – anche nel caso in cui gli adempimenti demandati a tali soggetti trovino giustificazione nel possesso di particolari competenze tecniche – sulle cui attività sono anzi tenuti a vigilare.

In sintesi, il Supremo Collegio conferma il ruolo primario dell’amministratore rispetto alla tenuta della contabilità aziendale, sul presupposto che questo, in quanto soggetto apicale, abbia la disponibilità di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e sia dunque in grado di riscontrare eventuali irregolarità. L’amministratore dunque – al di là della complessità e vastità della struttura aziendale che gli fa capo – è sempre tenuto ad esercitare un ruolo preminente nella verifica della corretta tenuta delle scritture contabili.

Oltretutto nella citata pronuncia i giudici di legittimità affermano, e questo è un aspetto di non trascurabile importanza, che il dovere in esame si estenda anche all’operato degli amministratori precedentemente in carica. L’amministratore, pertanto, all’atto del suo insediamento, sarà tenuto a verificare che la gestione svolta dai precedenti amministratori sia stata rispettosa dell’obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili.

Complessivamente dunque, gli oneri posti a carico dell’amministratore di società in relazione alla regolare tenuta delle scritture contabili risultano davvero pregnanti, soprattutto prendendo in considerazione determinati contesti aziendali, caratterizzati da notevole complessità operativa. Da un lato, infatti, si impone all’amministratore di verificare il rispetto delle norme di legge in relazione alla contabilità aziendale e, dall’altro lato, si estende tale obbligo all’operato dei precedenti amministratori e senza che l’eventuale incarico affidato ad esperti (commercialisti, società di revisione, etc.) possa in qualche modo attenuare la portata del dovere in esame.

avv. Alfredo Riccardi

Lascia un Commento

La tua email non verrà pubblicata I campi obbligatori sono contrassegnati con *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.

https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2020/06/logo-riccardi-black_8b33560387d776e8612503216e308f83.png

Follow us:

+39 02 94758450
info@riccardilex.com

• STUDIO LEGALE RICCARDI •
Codice fiscale e Partita IVA: 05532071213 • Polizza RC Professionale AIG Europe S.A. n. ICNF000001.093445
• www.riccardilex.com • info@riccardilex.com • studio@pec.riccardilex.com