Con interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Prima 22 agosto 2011 sentenza n.17448) è stato affermato che a seguito dell’ammissione al passivo di un credito per il saldo residuo derivante dalla compensazione ex art.56 Legge Fallimentare, dedotta dal creditore, si determina una preclusione endofallimentare in relazione al titolo negoziale da cui deriva il credito del fallito, ragion per cui il Curatore non potrà più agire per la revoca delle operazioni che hanno dato origine a detto credito, neanche deducendo la natura anormale del pagamento effettuato dal fallito, avendo l’onere di sollevare detta questione in sede di verifica dei crediti.
avv. Alfredo Riccardi