La durata quinquennale di un piano concordatario rientra nei limiti massimi entro cui è possibile effettuare un’attestazione, secondo i principi contabili, e nel contempo consente di formulare un giudizio di fattibilità della proposta di concordato tramite la verifica dell’effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento che si invera nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento dei creditori in misura apprezzabile, in una qualsivoglia forma giuridicamente percorribile ed in un lasso di tempo ragionevolmente breve, dovendosi invece ritenere che un pagamento eccessivamente dilazionato equivalga ad “non pagamento”. (così si è pronunciato il Tribunale di Forlì con decisione del 12/12/2013 – Pres. ed Estensore Pazzi).
avv. Alfredo Riccardi