In tema di azione nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod. civ., il socio è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano una conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, in via esclusiva dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall. (in termini si è pronunciata Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2010, sent. n. 6870 – Pres. Adamo – Rel. Est. Cultrera).
Avv. Alfredo Riccardi