Il Tribunale di Rimini con pronuncia del 12 maggio 2016 conferma l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di legittimità in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto che, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società, deve ritenersi inammissibile (all’uopo vedasi in motivazione Cass. civ. sent. n. 15605/2002).
Il Tribunale di Rimini precisa che detto orientamento va confermato e ribadito anche nell’ipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a pignoramento tutte le quote della società personale, poiché non si è in presenza del pignoramento di un bene in comunione pro indiviso tra i condebitori, ma per l’appunto di distinti pignoramenti riuniti in un unico atto, che colpiscono beni giuridici diversi, ovvero ciascuno la quota di esclusiva pertinenza di un socio. È, quindi, corretto il rilievo per cui sarebbe ben possibile l’assegnazione separata di alcune delle quote espropriate a scapito delle altre, dando così luogo all’inconveniente segnalato dalla Suprema Corte di Cassazione.
avv. Angelo di Gaeta