La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che rinvia a condizioni usualmente praticate sulla piazza o che preveda un tasso d’interesse usurario ovvero anatocistico, qualora vi sia contestazione da parte del correntista, anche per ragioni diverse, del titolo posto a fondamento della richiesta da parte della banca (così Cass. civ. sent. n. 24483/2013; Cass. civ. sent. n. 3649/2012; Cass. civ. sent. n. 23974/2010; Cass. civ. sent. n. 21141/2007).
avv. Edgardo Riccardi