Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 2 luglio 2013, uniformandosi ad altre pronunce della giurisprudenza di merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un correntista nei confronti di un istituto di credito per ottenere la cancellazione dell’iscrizione del suo nominativo dalla Centrale Allarme Interbancaria.
Secondo il Giudice, poiché il procedimento verte sulla presunta illegittimità dell’iscrizione, lo stesso deve intendersi come avente ad oggetto l’attività di “comunicazione” di cui all’art. 4, I comma, lett. L) del D. Lgs. n.196/03 (c.d. codice della privacy), atteso che la segnalazione rende conoscibile a tutti i fruitori dei dati dell’archivio C.A.I. la ragione per cui il nominativo di un soggetto viene inserito.
Da ciò consegue che il ricorrente, avendo sollevato una questione circa l’applicazione delle disposizioni dettate dal codice della privacy, avrebbe dovuto utilizzare lo strumento tipico previsto dagli artt. 10 e 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011, con conseguente inammissibilità del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che ha natura esclusivamente residuale.
Avv. Edgardo Riccardi