Diritto BancarioUsura originaria realizzatasi prima dell’entrata in vigore della L. n. 108/1996 – Usura sopravvenuta – Inapplicabilità dell’art. 1815 comma 2° c.c. – Applicazione in via sostituiva dei Tassi Soglia

15 Luglio 20130

Di seguito si segnala un’interessante pronuncia giurisprudenziale in materia di usura.

In particolare la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, la numero 602 pubblicata l’11/01/2013 affronta sia il problema dell’individuazione e della configurabilità dell’usura in quei contratti bancari stipulati prima della Legge n.108/1996, sia il problema del tasso sostitutivo da applicare in ipotesi di usura sopravvenuta.

Con riguardo alla prima delle problematiche esaminate (criteri per la determinazione dell’usura in relazione ai contratti bancari accesi prima dell’approvazione della L. n.108/1996), la Corte di legittimità afferma che, non potendo essere applicata retroattivamente la L. n.108/1996, l’usura sia originaria che sopravvenuta si realizzerà soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura di cui all’art. 644 c.p. e cioè:  il vantaggio usurario; lo stato di bisogno del soggetto passivo; l’approfittamento di tale stato da parte dell’autore del reato.

Con riguardo invece alla seconda delle problematiche esaminate, e cioè la determinazione del tasso sostitutivo da applicare nell’ipotesi in cui, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 108/1996 e durante la pendenza del rapporto bancario si realizzi il superamento del tasso soglia così come trimestralmente rilevato con Decreto dell’Economia e delle Finanze. In proposito la Suprema Corte di Cassazione, ricalcando l’orientamento giurisprudenziale già formatosi in subiecta materia, ha precisato che gli interessi usurari debbano essere automaticamente sostituiti con i tassi soglia e ciò per effetto dell’integrazione automatica di clausole nulle contenute nei contratti ai sensi dell’art. 1419 comma 2° c.c..

avv. Edgardo Riccardi

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