Crisi D'ImpresaAzione di responsabilità fondata su fatti costituenti reato – Art. 146 L.F. – Prescrizione – Valore di prova nel processo civile della Consulenza Tecnica di parte assunta nel giudizio penale senza contraddittorio delle parti

4 Settembre 20130

Con un’interessante pronuncia la Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza n.15955 del 20/09/2012) occupandosi della responsabilità dei sindaci di una società fallita ribadisce come il tenore testuale dell’art. 2947 c.c. comma 3°, il quale nel prevedere che se il fatto (fonte di responsabilità civile risarcibile) è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, mira, all’evidenza, ad evitare che, in presenza di un illecito penalmente rilevante, il danneggiato possa vedere prescritto il suo diritto al risarcimento nonostante il reato sia ancora perseguibile. La Corte rileva altresì che, ai fini del computo della prescrizione nell’ipotesi contemplata dall’art. 2947 c.c., comma 3°, occorre avere riguardo al reato contestato nel capo d’imputazione, posto che qualunque diminuzione della pena per effetto di determinazioni che potrebbero essere operate dal giudice nel corso del procedimento – come l’applicazione di circostanze attenuanti ovvero il mutamento del titolo del reato – non comporta l’estensione della più breve prescrizione del reato, come definitivamente ritenuto dal giudice penale, al diritto al risarcimento del danno (nello stesso senso Cass. Civ. sentenze n. 13272/06, Cass. civ. sent. n. 10967/04, Cass. civ. sent. n.4431/97).

La Suprema Corte nella citata sentenza esamina quella che possa essere la rilevanza probatoria di una consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso delle indagini preliminari e, per di più, nell’ambito di un procedimento penale nel quale i sindaci (contro i quali in sede civile era stata spiegata domanda risarcitoria) erano rimasti totalmente estranei. Affermano i giudici di legittimità che, se è indubbio che il giudice del merito possa utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in altro giudizio fra le stesse od altre parti e può quindi avvalersi anche di una consulenza tecnica o della perizia ammessa ed espletata in altro procedimento (in tal senso vedasi anche Cass. civ. sent. n. 12422/2000, Cass. civ. sent. n.8585/99), è altrettanto vero che deve trattarsi di accertamenti (consulenze tecniche d’ufficio o perizie) disposti da altro giudice nel contraddittorio delle parti.

Nella fattispecie la consulenza tecnica disposta dal P.M., invece, non aveva valore di prova, costituendo semplice attività di parte (Cass. penale, sent. 08/02/91) tanto che, in tema di acquisizioni probatorie dibattimentali, quando nel corso dell’investigazione sia stata eseguita una consulenza disposta dal pubblico ministero senza l’intervento della difesa in condizione di ripetibilità il giudice del dibattimento è tenuto a disporre perizia se non si è verificata una imprevedibile irripetibilità sopravvenuta, posto che, in mancanza, le acquisizioni conseguite con l’atto investigativo non possono essere riservate nel dibattimento e valutate come prova (in tal senso Cass. penale sent. n. 37490/2011, Cass. Pen. Sent. n.22268/08, Cass. Pen. 21/5/98). Non diversamente, del resto, nel processo civile, le consulenze di parte costituiscono mere allegazioni difensive, delle quali il giudice non è obbligato a tenerne conto (Cass. civ. sent. n. 4437/97).

avv. Alfredo Riccardi

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