Assegno alterato e responsabilità dell’istituto di credito
Recentissima sentenza (Cass. civ. n.34873 del 25.11.2022), che si pone nel solco di altre precedenti pronunce orientate nel medesimo senso, ribadisce che in tema di responsabilità della banca per l’espletamento del servizio di pagamento degli assegni, in caso di pagamento di un assegno con sottoscrizione apocrifa, la mera alterazione del titolo non è di per sé sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente creditizio, occorrendo, invece, che tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.