Revocazione ed errore di fatto ex art.395 n.4 c.p.c.
Con ordinanza del 17.11.2022 la Suprema Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per revocazione promosso dalla parte soccombente avverso altra ordinanza pronunciata dagli stessi Giudici di legittimità.
Nell’ordinanza in questione la Suprema Corte chiarisce che l’errore di fatto revocabile ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (in termini Cass. civ. n.6405/2018; Cass. civ. n.442/2018; Cass. civ. n.22171/2010).
Viceversa laddove, come nel caso di specie, si deduca sotto la veste del preteso errore revocatorio l’errato apprezzamento, da parte della Corte di Cassazione, di un motivo di ricorso ovvero una errata valutazione della motivazione della sentenza impugnata, si verte in ambito estraneo a quello revocatorio potendosi ipotizzare soltanto un error in procedendo o in iudicando di per sè suscettibili di denuncia ai sensi dell’art.391 bis c.p.c..