Fallimento e interruzione del processo
Le Sezioni Unite con la pronuncia n.12154 del 07 maggio 2021 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine al momento da cui decorrerebbero gli effetti dell’interruzione automatica del processo per effetto della dichiarazione di fallimento di una parte processuale.
In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo che ne deriva ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito, decorre da quanto la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai fini predetti – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.