ApprofondimentiCrisi D'ImpresaFallimento-Impugnazione sentenza non passata in giudicato-Assenza di riserva del procedimento concorsuale

8 Novembre 20210

Fallimento-Impugnazione sentenza non passata in giudicato-Assenza di riserva del procedimento concorsuale

 

La norma dell’articolo 95, comma 3, della legge Fallimentare va interpretata estensivamente e deve, pertanto, trovare applicazione anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento successivamente a tale decisione, il creditore per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che è legittimato non solo a proporre l’impugnazione ma anche passivamente a subirla, atteso che non può essere legittimamente negato al creditore soccombente di far ricorso alla impugnazione per rimuovere gli effetti sfavorevoli della sentenza, evitandone il consolidamento con il passaggio in giudicato.

Tale soluzione risulta coerente con il principio della ragionevole durata del processo.

La norma fallimentare opera, quindi, in deroga al principio della vis actractiva del procedimento concorsuale e della inammissibilità di azioni individuali esecutive e di condanna nei confronti del fallito, in relazione all’intero sistema delle impugnazioni, con la conseguenza che, sopraggiunto il fallimento del ricorrente in pendenza del ricorso per cassazione, ove la sentenza sia cassata in sede di giudizio rescindente, la controversia, ai fini di cui alla succitata norma, deve essere decisa non dal tribunale fallimentare, bensì nel successivo giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria.

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