Concordato preventivo e obbligo di audizione del debitore
Ove sia stata presentata una proposta di concordato preventivo cosiddetto in bianco ai sensi dell’articolo 161,comma 6, della legge Fallimentare, va rispettato l’obbligo di audizione del debitore ex articolo 162, comma 2, della legge Fallimentare per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell’ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta e abbia avuto modo di svolgere le sue difese.