Società di persone e recesso per giusta causa
Nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio insanabile tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2272, n. 2, del codice civile, giacché detto dissidio non è tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell’oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti.
Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, n.28716
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