Restituzione del conferimento al socio nelle società di persone
Nel vigente sistema delle società di persone, in effetti, la quota di patrimonio corrispondente al conferimento a suo tempo eseguito può essere restituito al socio solo nei casi di scioglimento del rapporto ai sensi degli articoli 2284 e seguenti e 2275, comma 2, c.c, che sono tassativi (come si desume, se non altro, dalla norma dell’articolo 2285, comma 2, c.c.). Oppure nel caso di scioglimento dell’intero rapporto sociale, ai sensi degli articoli 2272 e seguenti c.c. la «ripartizione dei beni sociali» rimanendo qui condizionata, però, al previo pagamento dei creditori sociali ai sensi dell’articolo 2290 c.c.
Cass. civ., 4 marzo 2021 n. 6028
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