Sull’efficacia delle ipoteche giudiziali in caso di rinuncia al concordato preventivo e successivo fallimento dell’imprenditore
La L.Fall., art. 168, comma 3, il quale dispone l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell’ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nella L.Fall., art. 69 -bis.
Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n.8996