Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività per la dichiarazione di fallimento non si applica agli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese.
Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, previsto dall’articolo 10 della legge Fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali, quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Detta disposizione, quindi, non può trovare applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione, e, dall’altro, i creditori e il Pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge Fallimentare, possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d’ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti.
Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, n.11353