Fallimento e crediti contestati giudizialmente
Il Tribunale Sammaritano accoglie un’istanza di fallimento patrocinata dallo Studio Legale Riccardi che si fondava su di un credito giudizialmente contestato.
Il Tribunale nel pronunciare il fallimento si rifà ad un orientamento pressochè consolidato secondo il quale, ai fini della dichiarazione di fallimento, non è richiesto che il credito azionato sia stato accertato giudizialmente in via definitiva essendo, viceversa, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice fallimentare all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (in termini: Cass. civ., ss.uu. n. 1521/2013; Cass. civ., sez. I, n. 11421/2014; Cass. civ., sez. I, n. 576/2015; Cass. civ., sez. I, n. 16118/2019).