Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo ufficiale giudiziario in caso di impossibilità di notifica a mezzo PEC
L’art. 15, comma 3, l.fall., nel testo attualmente vigente, nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1058