La Sezione Feriale del Tribunale di Napoli con l’ordinanza in calce conferma la misura cautelare del sequestro giudiziario concesso funzionalmente e strumentalmente ad una domanda revocatoria ordinaria.
La pronuncia è degna di nota in quanto si contrappone a quella parte della dottrina e della giurisprudenza che ritiene inammissibile il sequestro giudiziario in funzione di una domanda revocatoria ordinaria poichè questa non implica alcuna statuizione, nemmeno indiretta, in merito alla proprietà e/o al possesso del bene trasferito dal debitore al terzo, né ha effetti recuperatori/restitutori mirando soltanto all’accertamento ed alla declaratoria di inefficacia relativa e consentendo, quindi, la conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore e la possibilità di agire esecutivamente sui beni revocati.
Il Tribunale di Napoli con la pronuncia in commento si è espresso favorevolmente in ordine all’ammissibilità del sequestro giudiziario richiesto funzionalmente ad un’azione revocatoria ordinaria. Tale interpretazione giurisprudenziale, in linea con altri precedenti, si fonda sul presupposto che anche l’azione revocatoria ordinaria, spiegata in ambito fallimentare, ha finalità recuperatorie/restitutorie, per mezzo dell’assoggettamento alla liquidazione concorsuale di tutti quei beni di cui il fallito ha disposto e che siano stati colpiti da dichiarazione di inefficacia (in tal senso: T/Rimini 13.11.2002; T/Napoli Nord 24.07.2017; Trib. Nola 04.01.2013; Trib. Nola 04.04.2012; Trib. Savona 05.02.2007; Trib. Torre Annunziata 24.06.2005; Trib. Rimini 30.03.2001; Trib. Genova 22.09.1997).