ApprofondimentiDiritto CommercialeRevoca dell’amministratore di s.p.a. e obbligo tassativo di indicazione nella delibera sociale delle ragioni della revoca

29 Luglio 20200

Le ragioni che giustificano la revoca per giusta causa dell’amministratore di s.p.a. debbono tassativamente essere indicate nella delibera di revoca.

Ad affermarlo è la prima sezione civile della Cassazione (sentenza n.2037 del 26.01.2018).

I giudici di legittimità affermano che ragioni che integrano la “giusta causa” di revoca dell’amministratore di s.p.a., ai sensi dell’art. 2383 comma 3° c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

Innanzitutto va ricordato che la “giusta causa” di revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae“, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato (così,  Cass. civ. n.23381/2013; Cass. civ. 23.03.2017 n.7475; Cass. civ. 15 ottobre 2013, n. 23381; Cass. civ. 14 maggio 2012, n. 7425; Cass. civ. 5 agosto 2005, n. 16526; Cass. civ. 7 agosto 2004, n. 15322; Cass. civ. 21 novembre 1998; Cass. civ. n. 11801, 22 giugno 1985, n. 3768).

In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.

Pertanto, se è pacifico  che il legislatore abbia previsto un potere di recesso “illimitato” in capo alla società, tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell’atto, la condizione della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno da parte dell’amministratore revocato.

Quello che però si vuole segnalare in questo articolo è che le ragioni della revoca debbano essere enunciate ed enucleate espressamente nella deliberazione, e non restare meramente implicite, senza dunque facoltà di integrazione in sede giudiziale.

La questione, nei termini testè prospettati, è stata esaminata dalla Suprema Corte di legittimità con le pronunce n.2037/2018 e n.23557/2008;  la quale ha affermato il condivisibile principio secondo cui l’indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell’assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.

In conclusione, occorre l’enunciazione esplicita a verbale in ordine alle ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere ivi riportate in modo adeguatamente specifico; mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione.

Revoca dell’amministratore di s.p.a. e obbligo tassativo di indicazione nella delibera sociale delle ragioni della revoca

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