La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza in commento accoglie l’impugnazione proposta da un istituto di credito, cui è succeduta la società ex art. 115 TUPS cessionaria del relativo credito patrocinata dallo Studio Legale Riccardi, e revoca il fondo patrimoniale costituito dai fideiussori del debitore principale.
La decisione è interessante poichè valorizza, ai fini della sussistenza del cosiddetto elemento soggettivo fondante la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., il momento dell’insorgenza del credito.
In particolare, poi, con riguardo alla posizione dei fideiussori che abbiano compiuto atti dispositivi diretti a diminuire la propria garanzia patrimoniale generica (ex art. 2740 c.c.), precisa la Corte salernitana che si deve tener conto del momento in cui vengono messi a disposizione del cliente (debitore garantito) i relativi fondi, poiché in quel momento nasce la sua obbligazione restitutoria e non successivamente quando questi provveda all’effettivo prelievo (in maniera pressoché uniforme si era in precedenza espressa: Cass. civ. sent. n. 7484/2001; Cass. civ. sent. n.591/1999; Cass. civ. sent. n. 1327/1993; Cass. civ. sent. n. 1688/1973, rip. in Giust. civ. 74, I, 1745; con riferimento specifico alla posizione del fideiussore: Cass. civ. sent. n. 7484/2001; Cass. civ. sent. n. 591/1999).