Lo Studio Legale Riccardi ottiene, da parte del Tribunale di Napoli, con decreto inaudita altera parte, un importante sequestro giudiziario, ante causam, di tre aziende, di quote societarie e di azioni.
Il sequestro giudiziario concesso dal Tribunale di Napoli, concernendo beni mobili (aziende, quote societarie ed azioni), ripropone la problematica della tassatività delle iscrizioni nel Registro delle Imprese, così come sancita dagli artt. 2188 c.c. e 7 co.2° lett. b) del D.P.R. del 07/12/1995 n.58).
In difetto di un’esplicita previsione normativa le domande giudiziali, finalizzate ad una declaratoria di inefficacia ex artt. 2901 c.c., 66 L.F. e/o 1414 e ss. c.c. di atti traslativi di beni mobili, devono ritenersi non iscrivibili nel registro delle imprese (in tal senso Tribunale Avellino 08/01/2018, riportata in Giurisprudenza Commerciale 2018, 3, II, 520; Tribunale di Macerata 17/08/2002); di qui la necessità di disporre un sequestro giudiziario per evitarne la libera circolazione.
A tutto ciò si aggiunga che il sistema di pubblicità previsto per il Registro delle Imprese non conosce il meccanismo dell’effetto prenotativo previsto per le domande giudiziali immobiliari (ex artt. 2644, 2652 e ss. c.c.); né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione.
Difatti, l’art. 2193 c.c. attribuisce all’iscrizione fatta presso il registro delle imprese una mera funzione di pubblicità notizia e/o dichiarativa che non ha alcuna utilità ai fini del predetto principio prenotativo (in termini vedasi Tribunale Varese, 17/05/2010, in Riv. notariato 2011, 5, 2, 1200).
Tra l’altro, la funzione di opponibilità tipica della pubblicità commerciale riguarda esclusivamente le vicende relative all’impresa e non le situazioni giuridiche relative ai beni.