ApprofondimentiDiritto CommercialeConcordato preventivo – I creditori conservano la legittimazione a promuovere l’azione di responsabilità

28 Novembre 20190

In costanza di concordato preventivo, i creditori sociali mantengono la propria legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giacchè questi, il cui patrimonio è addizionale rispetto a quello sociale, sono soggetti terzi rispetto al concordato. La volontà negoziale espressa con riferimento al concordato infatti deve ritenersi valere in riferimento al patrimonio e alle obbligazioni assunte dalla società e non anche per quello degli amministratori.

In primo luogo, sotto un profilo normativo, va segnalato che nel caso di concordato preventivo la legge non prevede la legittimazione del commissario giudiziale a promuovere le azioni di responsabilità nell’interesse dei creditori, con l’ovvia conseguenza che può ragionevolmente ritenersi che il legislatore non abbia inteso trasferire al commissario la legittimazione ad esperire azioni di responsabilità, in relazione alle quali, quindi, il creditore sociale mantiene la propria legittimazione (nel fallimento, al contrario, la legittimazione del curatore si fonda sulle norme di cui all’art. 2394 bis c.c. e 2394 comma 4 c.c.; cfr. art. 146 l.f.).

Ancora, il legislatore, quando ha voluto, ha disciplinato espressamente la legittimazione specifica del commissario nella sola ipotesi di cui all’art. 240 l.f. prevedendo che il commissario giudiziale possa costituirsi parte civile nel procedimento penale contro imputati di reati fallimentari.

Oltretutto deve pure rilevarsi la circostanza che la volontà negoziale espressa con riferimento al piano concordatario deve ritenersi valere in relazione al patrimonio e alle obbligazioni assunte dalla società, e non anche per quello degli amministratori, sicché la funzione esdebitatoria del concordato, non potrebbe estendersi sino ad interessare anche altri patrimoni, essendo tali effetti voluti solo rispetto al debitore principale (ex art. 184 L.F.).

Il concordato, è stato correttamente osservato, non può costituire uno strumento per mettere gli amministratori al riparo delle loro responsabilità (così T/Bologna sent. n.1982/2018 del 28.06.2018).

Concordato preventivo ed azione di responsabilità

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