Sì alla prededuzione per l’attestatore anche se il concordato non viene omologato e/o approvato.
Con la decisione n.25471 del 10.10.2019 la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, giudice relatore il napoletano dott. Eduardo Campese, ha riconosciuto carattere prededucibile al credito del professionista attestatore anche allorquando il concordato viene dichiarato inammissibile.
Con la predetta pronuncia i giudici di legittimità affermano un principio, spesso messo in discussione, che è quello di riconoscere carattere prededucibile al credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, giusto il disposto dell’art. 161 co.6° L.F., al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. “in bianco o con riserva”, sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui all’art. 161 co.3° L.F., laddove, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria (senza, quindi, l’apertura della relativa procedura), sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo.
Prededuzione per l’attestatore anche se la domanda di concordato viene meno