ApprofondimentiDiritto CommercialeTrust ed imposte indirette

2 Ottobre 20190

Trust ed assoggettabilità alle imposte indirette.

La Cassazione Sez. V, 5 dicembre 2018, n. 31445 – Pres. Chindemi, Rel. Penta, ritorna, nuovamente sulla dibattuta questione dell’assoggettabilità dei trust alle imposte indirette e della loro eventuale misura (proporzionale o fissa).

Il principio affermato con questa pronunzia è quello che, se il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal trustee al beneficiario e, pertanto, non troverà applicazione il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.

Il trustee, difatti, sostiene la Corte, non è proprietario, bensì amministratore dei beni, che devono essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta.

Altro passaggio importante nella citata sentenza è quello che nega validità alla tesi minoritaria che si fonda sull’interpretazione letterale dell’art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, per il quale sono soggetti a imposte di successione e donazione i vincoli di destinazione in sé e per sé, senza valutare il trasferimento di ricchezza.

A tale interpretazione la Corte ne predilige un’altra costituzionalmente orientata che poggia sull’art. 53 Cost. in tema di capacità contributiva.

La valutazione sul reale trasferimento di ricchezza, con eventuale riconducibilità al meccanismo della donazione, va eseguita con maggior attenzione nell’ipotesi di trust autodichiarato, che si realizza allorquando le figure del disponente e del trustee coincidano e che vede il suo fenomeno estremo nell’evenienza in cui il beneficiario finale si identifichi con lo stesso settlor, tenendo conto che la “segregazione”, effetto naturale del vincolo di destinazione, non realizza di per sé quell’arricchimento che si realizzerebbe a favore dei beneficiari, tenuti invero al pagamento dell’imposta in misura proporzionale (in tal senso vedasi Cass. 21614/2016).

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