ApprofondimentiDiritto CommercialeLe modifiche del codice civile sulla responsabilità degli amministratori

1 Luglio 20190

La responsabilità degli amministratori alla luce della riforma contenuta nel D.Lgs. n.14/2019.

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 6 della Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, introduce nel nostro ordinamento il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 andando, altresì, a modificare, con decorrenza dal 16.03.2019, alcune norme del codice civile.

In questo articolo si avrà cura di soffermarsi sul terzo comma dell’art. 2486 c.c. aggiunto, per l’appunto, con il Dlgs. n.14/2019.

L’articolo in commento è espressamente dedicato alla liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità aventi ad oggetto la violazione da parte degli amministratori di eseguire, in caso di intervenuto scioglimento della società, ancorché non formalmente accertato, una gestione «conservativa» e non «imprenditoriale» della società.

Il nuovo terzo comma dispone, in primo luogo, che quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

La nuova norma ha recepito quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre correttamente individuare il danno che si ricollega alla particolare ipotesi di responsabilità costituita dall’avere l’amministratore protratto l’attività in presenza di una causa di scioglimento senza avvedersi della perdita del capitale sociale.

E tale criterio di determinazione del danno deve essere rintracciato nel c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti sia pure contemperato dall’applicazione concorrente del criterio equitativo.

In questa prospettiva, il danno viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero della dichiarazione di fallimento; cfr., per tale metodologia di determinazione del danno, già, Trib. Milano, 8 ottobre 2001; Trib. Marsala, 2 maggio 2005).

In questo modo, il metodo adottato rispetta il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno, in quanto il dato iniziale – costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento – risulta comprensivo anche delle perdite causate dalla gestione precedente al verificarsi della causa di scioglimento che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell’amministratore in relazione al quale viene valutato il comportamento.

Il danno in termini di “perdita incrementale netta” consente di apprezzare, in via sintetica ma plausibile, l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione (Trib. Milano, 22 gennaio 2016).

Peraltro, la nuova norma ha avuto anche cura di precisare che, se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura (cosiddetto sbilancio fallimentare).

In altre parole la nuova norma, dunque, sembra valorizzare il principio secondo il quale l’amministratore non può avvantaggiarsi di un inadempimento a lui stesso imputabile (quale la non corretta tenuta delle scritture contabili).

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