ApprofondimentiDiritto BancarioFideiussione nulla per violazione della normativa antitrust-Competenza funzionale del Tribunale delle Imprese

26 Aprile 20190

Le azioni tese a far valere la nullità dei contratti di fideiussione bancaria, redatti in conformità allo schema ABI 2003, ritenuto abusivo dalla Banca d’Italia con parere n.55 del 2 maggio 2005, la cui illegittimità, peraltro, veniva confermata anche dall’ordinanza della Corte di Cassazione del 12.12.2017 per violazione della normativa antitrust, sono di competenza funzionale della sezione specializzata in materia di Impresa.

Difatti l’art. 33 co. 2° della L. n.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV, sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.

Questi principi sono stati espressi sia dal Tribunale di Brescia 02.10.2018 che dal Tribunale di Rovigo 19.06.2018.

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