La quarta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione decisione, 25 Febbraio 2019, n. 5428 ha previsto che la revoca del fallimento, ancorché disposta per vizi processuali o per incompetenza del giudice, lascia salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sul decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti, non rilevando in proposito il disposto dell’art. 21 co.1° L.F., che si riferisce agli atti degli organi della procedura, e non invece a quelli compiuti nei confronti di essa; né la revoca comporta l’estinzione della procedura fallimentare, con la conseguenza che trova applicazione la regola di cui all’art. 2945 c.c., co. 2°, con la sospensione del corso della prescrizione, e non quella di cui al comma 3° della medesima norma, che fa salvo, nel caso di estinzione del processo, il solo effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale.