Il caso deciso dalla Settima Sezione civile del Tribunale di Napoli è particolarmente interessante poiché investe numerosi profili problematici di rilievo.
Il caso posto all’attenzione del Tribunale fallimentare concerneva una domanda di ammissione al passivo (vecchio rito ante 2006) formulata dagli stessi professionisti dello Studio Riccardi, i quali affermavano e richiedevano l’ammissione al passivo di un proprio credito professionale riconosciutogli, come difensori distrattari, in un contenzioso promosso in danno di un fallimento di una società di persone.
Il fallimento in sede di verifica amministrativa contestava l’ammissione su tutte le masse (quella sociale e quella personale dei soci illimitatamente responsabili, anch’essi falliti), così come richiesta dagli istanti, ritenendo ammissibile il credito soltanto sulla massa personale del socio cui apparteneva l’immobile in relazione al quale era sorto il contenzioso che poi aveva portato alla pronuncia di condanna del fallimento per spese legali.
Il fallimento, sempre in sede amministrativa, richiedeva, altresì, che il credito azionato dagli avv.ti Riccardi venisse ammesso al passivo con riserva, poiché la sentenza di primo grado di condanna era stata appellata da altre parti processuali differenti dal fallimento e, pertanto, in ipotesi di esito favorevole dell’impugnativa chiedeva di poter profittare degli effetti espansivi della sentenza ai sensi dell’art. 1306 c.c.. Sulla base di queste motivazioni, contestate dai creditori istanti, si passava dalla fase amministrativa a quella contenziosa.
Costituitesi entrambe le parti il Tribunale, con la sentenza allegata, disattende tutte le censure sollevate dal fallimento ed accoglie integralmente la linea difensiva sostenuta dallo Studio Legale Riccardi che è stato ammesso al passivo così come richiesto in domanda, cioè su tutte le masse e senza riserva alcuna.
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