ApprofondimentiE’ inammissibile il concordato che realizzi una cessione di azienda in violazione della prescrizione dell’art.163 bis L.F.

22 Febbraio 20190

Questo mese si segnala un’interessante pronunzia del Tribunale di Brescia del 21.06.2018 che sancisce l’inammissibilità di un concordato preventivo cd.”bloccato”  perché finalizzato a realizzare un trasferimento d’azienda attraverso un complesso meccanismo negoziale elusivo dell’art. 163 bis L.F..

Nella fattispecie esaminata dai giudici lombardi veniva proposto un piano corcordatario ex art. 186 bis l.fall. in continuità indiretta sino all’omologa, mediante prosecuzione di un contratto di affitto dell’azienda stipulato dalla società debitrice prima della presentazione della domanda di concordato preventivo. La proposta prevedeva che successivamente all’omologa del concordato, sarebbe stato  revocato lo stato di liquidazione e la società in concordato sarebbe stata ricapitalizzata per mezzo della rinuncia da parte degli originari soci alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale.

La menzionata ricapitalizzazione sarebbe dovuta avvenire, secondo la proposta concordataria, mediante un’operazione di aumento/ricostituzione del capitale sociale, nella quale gli attuali soci rinunciavano al diritto di opzione e l’aumento veniva integralmente sottoscritto dalla società affittuaria dell’azienda. Pertanto l’azienda sarebbe stata trasferita (di fatto) all’affittuario senza che venisse svolta la procedura competitiva rivolta ai terzi di cui all’rt. 163 bis L.F..

Correttamente, ad avviso del sottoscritto, i difensori del debitore in concordato rilevavano che la prescrizione dell’art. 163 bis L.F., sotto un profilo squisitamente formale, esige il rispetto della procedura competitiva solo laddove il trasferimento si riferisca a “beni della società in concordato” e non quando, come nel caso di specie, vi sia il trasferimento delle quote della società debitrice.

Il Tribunale di Brescia ha ritenuto che nel programma concordatario lo schema negoziale complesso, diverso dalla semplice vendita dell’azienda direttamente prevista nell’art. 163 bis l.fall., è comunque idoneo a raggiungere il medesimo risultato, in frode (art. 1345 c.c.) al dettato imperativo di detta norma.

Per queste ragioni ha ritenuto che la proposta concordataria fosse inammissibile configurando, da un punto di vista sostanziale, un concordato c.d. bloccato, incompatibile con l’art. 163 bis L.F. in tema di offerte concorrenti.

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