I contratti atipici di investimento 4YOU sono radicalmente nulli perché non meritevoli di tutela
La Suprema corte, con la recente pronuncia n. 3679/2019, dichiara radicalmente nulli i contratti atipici di investimento 4YOU per non meritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c..
I contratti 4YOU, al pari del gemello MyWay, prevedono l’erogazione iniziale di una somma al cliente, sotto forma di mutuo, rimborsata con piano di ammortamento e corresponsione di interessi. La somma erogata rientra, senza soluzione di continuità, nella disponibilità dell’istituto di credito il quale acquista una serie di prodotti finanziari, spesso ad alto rischio speculativo, del cui premio il cliente potrà beneficiare soltanto alla fine del piano di ammortamento.
La Cassazione ha ripetutamente affermato (Cass. civ. n. 7751/2018; Cass. civ. n. 383/2018; Cass. civ. n 378/2018; Cass. civ., 26057/2017) che tale tipologia di contratto atipico non è meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. perché in palese contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost, sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza, anche privata, poiché si realizza, nel concreto, una unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all’investitore.
I clienti che hanno investito i propri risparmi nei contratti atipici 4YOU e MyWay, pertanto, potranno ottenere il rimborso di tutto quanto versato, a titolo di interessi e capitale, nel corso della durata – spesso pluriennale – di tali rapporti.
Di seguito il testo integrale di: Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 3679/2019.
avv. Edgardo Riccardi