ApprofondimentiDiritto CommercialeQuando può essere restituito il finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale

4 Gennaio 20190

Una recentissima sentenza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (sent. n.31186 del 03.12.2018) tocca l’interessante problematica della sorte dei finanziamenti in conto futuro aumento di capitale sociale laddove la delibera di aumento del capitale sociale non ci sia stata.

Nel caso esaminato dalla Corte la società finanziata era partecipata al 100% dal Comune di Palermo che l’aveva finanziata in un progetto di ristrutturazione che non si era mai concretamente avverato.

Nella fattispecie la partecipata non aveva mai deliberato l’aumento del capitale sociale programmato ma era addirittura fallita ed alla richiesta di restituzione del finanziamento da parte del socio unico (cioè del Comune di Palermo) la curatela aveva eccepito la postergazione in applicazione del principio sancito dall’art. 2467 c.c..

La Corte ha risolto la questione in favore del socio ritenendo che fosse pacifico che i versamenti fossero stati effettuati in conto di un programmato aumento di capitale, da realizzarsi entro un anno, nell’ottica di un risanamento della partecipata; pertanto ha ritenuto che il conferimento fosse risolutivamente condizionato al futuro aumento di capitale soggetto a termine preciso. Da tanto ne è disceso che tale conferimento non poteva che ritenersi provvisorio e, pertanto, non comportava un definitivo incremento del patrimonio sociale. Orbene quando l’aumento di capitale non viene deliberato e/o eseguito, sorge il diritto alla restituzione, come conseguenza del meccanismo risolutivo in precedenza descritto.

In conclusione i giudici precisano che quel che rileva è lo stabilire, in concreto, la natura del versamento oppure di finanziamento, e tale indagine è questione di interpretazione (così Cass. civ. sent. n.21563/2008). Lo stabilire poi, in concreto, la natura del versamento, è questione di interpretazione, che, in difetto di una chiara manifestazione di volontà, ben può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all’approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto diventano determinanti per stabilire se si controverta, appunto, di un finanziamento o di un conferimento.

 

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