La Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 20.11.2018 ha affermato, in materia di distribuzione dell’onere della prova, un principio di particolare rilevanza.
Più segnatamente, con la menzionata decisione i giudici falsinei hanno precisato che, in tema di onere della prova ed in punto di prescrizione, devono considerarsi, a conferma dell’apertura di credito in conto corrente, anche le comunicazioni periodiche che ne confermavano l’esistenza inviate dalla Banca al correntista. Pertanto, la prova di detta circostanza e quindi la certezza di rimesse ripristinatorie, sposta l’onere probatorio in capo alla banca che sarà tenuta ad assolverlo indicando i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e sarà sempre suo onere dimostrare tale funzione in concreto.