Un’interessante pronuncia del Tribunale di Torino del 14.11.2018 chiarisce la natura e l’effettiva portata dell’ISC (Indice Sintetico del Costi) nei contratti di finanziamento.
Nella fattispecie esaminata i giudici torinesi precisano che l’ISC è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, in caso di differenza tra l’ISC pattuito in contratto e l’ISC concretamente applicato, non trova applicazione la previsione dell’art. 117, comma 6, secondo parte, TUB. Difatti questa norma prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate.
Pertanto l’ISC non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni del contratto. Viceversa la nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente coimputati nell’ISC) sono da considerarsi nulle (nello stesso senso si era pronunciato anche il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 34 del 09.01.2018).