I NOSTRI SUCCESSILa Cassazione accoglie il ricorso dello Studio Legale Riccardi ed impedisce al fideiussore che successivamente al fallimento ha pagato parzialmente il creditore di potersi insinuare nel passivo

18 Ottobre 20180

Lo Studio Legale Riccardi s.s. ottiene, dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26003/2018 del 17.10.2108, Estensore De Marzo, un’interessante pronuncia che ha cassato il decreto ex art. 99 ultimo comma L.F.  del Tribunale fallimentare di Latina rinviando ad altra sezione la decisione nel merito.

Il casus decisus riguardava l’ipotesi di un fideiussore che, successivamente alla dichiarazione di fallimento del coobbligato (debitore principale), aveva pagato il creditore (nel caso di specie un istituto di credito) estinguendo parzialmente l’originario debito e, sulla base di  quanto pagato, si era insinuato nel fallimento in via surrogatoria rispetto alla banca per la parte di credito soddisfatta.

La Banca, venuta a conoscenza dell’ammissione al passivo del fideiussore, proponeva opposizione allo stato passivo ritenendo che fosse inammissibile l’insinuazione del fideiussore, però il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione condannando la banca al pagamento delle spese di lite.

Avverso il decreto ex art. 99 L.F. emesso dal Tribunale di Latina l’istituto di credito, con il patrocinio dello Studio Legale Riccardi s.s., proponeva ricorso per Cassazione lamentando, con un unico motivo di impugnazione, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 61 co. 2° L.F..

La Suprema Corte ha accolto in pieno le argomentazioni difensive spiegate dalla banca ricorrente ed ha ritenuto che l’art. 61 co. 2° L.F. sia coerente con la normativa generale civilistica (art. 1299 co. 1° c.c.) prevedendo, così, che solo il coobbligato che ha pagato l’intero debito ha diritto di regresso verso il fallito. Aggiunge poi la Corte che detta disposizione non è applicabile solo all’azione di regresso (ex artt. 1299 e 1950 c.c.), specificamente regolamentata dalla norma, ma anche a quella di surrogazione (ex artt. 1203 e 1949 c.c.); atteso che ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, bensì che l’adempimento risulti integrale ex parte creditoris, ossia sia idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento.[pdf-embedder url=”https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-da-pubblicare.pdf” title=”Sentenza da pubblicare”]

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