Con un’interessante pronuncia del 15 gennaio 2018, il Tribunale di Roma ha chiarito che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”) per i reati tributari compiuti dagli amministratori (nel caso di specie, pena poi dichiarata estinta per indulto) costituisce elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegarne le ragioni. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dell’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.