La Sezione VI della Suprema Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza del 14 Maggio 2018 n.11606, precisa e definisce il valore probatorio delle mail.
In particolare viene detto che le mail, seppur prive di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art.2712 c.c. e, dunque, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nel caso esaminato la Corte confermava la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’esistenza di un contratto di fornitura e del conseguente credito azionato in sede monitoria sulla base di uno scambio di mail tra i rappresentanti di due società; mail che non erano state contestate quanto alla loro provenienza e al testuale contenuto.