Il diritto di informazione e consultazione ex art. 2476 c.c. spetta anche al singolo contitolare della quota di s.r.l.
Nel caso in cui la quota di s.r.l. sia in contitolarità di più soggetti non amministratori, il diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione spetta individualmente a ciascun comunista.
L’articolo 2476 c.c., infatti, prevede come unico presupposto per l’esercizio del diritto potestativo di informazione e consultazione la qualità di socio non amministratore, pertanto non trova applicazione la previsione dell’art. 2468, u.c., c.c., che subordina l’esercizio degli altri diritti sociali alla nomina di un rappresentante comune nelle forme di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..
In tal senso si è pronunciato recentemente il Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese con ordinanza del 20 giugno 2018, decisione degna di nota in quanto destinata a frequenti applicazioni pratiche, tenuto conto che, di norma, la contitolarità di quote di s.r.l. consegue a successione mortis causa e che, sovente, gli eredi comunisti sono in posizione confliggente.
avv. Edgardo Riccardi