Con ordinanza del 06.11.2017 la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, Rel. Marulli Marco, ha cassato un decreto ex art. 99 L.F. del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l’ammissione al passivo del concessionario della riscossione fondata sul solo estratto di ruolo. La decisione si inserisce in un solco già tracciato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che, in più di un’occasione, ha ribadito che per “l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesto, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale…” (così Cass. Sez. 6-1, 11/11/2016, n. 23110), di talchè non è condivisibile il contrario assunto enunciato dal Tribunale fallimentare napoletano, tanto più che la diretta impugnazione del ruolo, anche in difetto di successiva notifica della cartella, è ora consentita alla stregua di quanto statuito da Cass. Sez. U., 2/10/2015, n. 19704.