È legittima la condotta della Banca che operi la compensazione debiti/crediti con riferimento alle operazioni di “anticipazione bancaria regolate in conto corrente”, effettuate dalla Banca prima dell’ammissione della Società correntista alla procedura di concordato preventivo, in presenza di un contratto di conto corrente che è proseguito dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo.
Sul punto viene in rilievo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui – ferma la proseguibilità e la concreta prosecuzione del rapporto bancario durante la procedura concorsuale minore – occorre distinguere a seconda che “la convenzione relativa alla operazione di anticipazione di ricevute bancarie regolata in conto preveda, o no, una clausola che attribuisca alla banca il diritto di “incamerare” le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione e di elisione nel conto delle partite di segno opposto”; e, nell’ipotesi affermativa, “la banca ha diritto di “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore alla ammissione alla procedura” ed il suo debito posteriore (così Cass. civ. 1° settembre 2011 n.17999, Cass. civ. 5 agosto 1997 n.7194, 23 luglio 1994 n. 6870).