Diritto BancarioContratti bancari “monofirma” salvati dalle Sezioni Unite – Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 898 del 16/01/2018

18 Gennaio 20180

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la richiamata pronuncia, sono intervenute per affrontare la questione sulla quale, negli ultimi tempi, si era creato un acceso contrasto giurisprudenziale di legittimità e di merito; in particolare, con l’ordinanza interlocutoria n. 10447 del 27/04/2017 la Corte di Cassazione aveva rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, 3°co, cpc, la questione, di particolare importanza, relativa alla valutazione circa l’obbligatorietà o meno della sottoscrizione dell’intermediario finanziario sul contratto di investimento, accanto a quella dell’investitore.

Le Sezioni Unite, nel rispondere al quesito, si soffermano sulla ratio ispiratrice della norma di cui all’art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che “i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti…”), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell’interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest’ultimo, da parte dell’Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti (la durata e la modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, le modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, la periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato), atteso che è l’investitore che deve essere messo in condizione di conoscere e di potere, all’occorrenza, verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.

Le SS.UU.  hanno chiarito, quindi, che se questa è la ratio della norma, il vincolo di forma da essa imposto va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: la specificità della disciplina consente, infatti, di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell’accordo.

Ne consegue, pertanto, che alcuna rilevanza dovrà essere attribuita alla sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall’investitore, una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo assorbito l’elemento strutturale della sottoscrizione dell’intermediario che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale e la consegna di copia della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione.

Il principio espresso dalle Sezioni Unite, pertanto, seppur riferentesi all’ipotesi di un contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B.  a mente del quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti“.

Il pregio di tale decisione delle Sezioni Unite é, da un lato, di aver composto un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici della Corte di legittimità sulla necessitá o meno della sottoscrizione anche del funzionario di banca, che aveva indotto i giudici di merito ad adottare decisioni difformi, ma anche di aver giustamente posto in evidenzia, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullitá, l’obbligo per la banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto.

Le finalitá di protezione del cliente, infatti, verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, omettendo di fornire a quest’ultimo copia dello stesso.

 

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