La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha definitivamente sciolto il nodo giuridico di primaria rilevanza della cd. usura sopravvenuta, così come anticipato sul nostro sito in un precedente approfondimento (Leggi Precedente Articolo).
In ordine al contrasto interpretativo sorto circa l’ammissibilità e la rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta” (cioè dell’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), sono intervenute le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, hanno risolto l’annosa questione sancendo un importantissimo principio di diritto:
“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.
avv. Marco Buono SCARICA SENTENZA