Lo Studio Legale Riccardi ha patrocinato, vittoriosamente, una società di capitali che, in costanza di fallimento, aveva acquisito dal fallito taluni beni mobili facenti parte, strictu sensu, dell’attivo fallimentare. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n.4211/2017, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ribadito la validità e la legittimità del preliminare di compravendita sottoscritto dal fallito in costanza di fallimento che al più può essere colpito dall’inefficacia ex art. 44 L.F.. La pronuncia in commento offre spunti interessanti sia perchè ribadisce il principio di cui all’art. 2652 n.2 c.c. riassumibile nel brocardo “prior in tempore potior in iure”, sia soprattutto perchè, com’è raro a verificarsi, sancisce l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., di talune parti del gravame proposto dagli appellanti.[pdf-embedder url=”https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2017/10/All.-n.1-Sentenza-n.-4211-2017.pdf” title=”All. n.1 Sentenza n. 4211-2017″]