Crisi D'ImpresaE’ partita la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza

12 Ottobre 20170

Dopo ben 75 lunghissimi anni il Regio Decreto n.267 del 1942 è destinato ad essere messo in cantina e dimenticato. Nella giornata dell’11 ottobre 2017 è stata approvata in via definitiva, in Senato, la legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sarà obbligato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. Più precisamente il Governo dovrà riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: (i) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione liquidazione giudiziale; (ii) eliminare l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio; (iii) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza; (iv) adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo; (v) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori; (vi) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” definita dall’ordinamento dell’Unione europea; (vii) dare priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore; (viii)  uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; (ix) aggiornare le modalità di notifica degli atti nei confronti del debitore in particolare, dell’atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi, utilizzando principalmente l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti e prevedendo una procedura telematica alternativa; (x) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure; (xi) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari; (xii) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione; (xiii) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Però una delle principali novità del disegno di legge è l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori prevedendo: (i) che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, assumano l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi; (ii) che creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, assumano l’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; (iii) l’istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

Altra novità riguarda l’incentivazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, di piani attestati di risanamento e di convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, assimilando la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo.

Il disegno di legge disciplina anche il riordino in materia di concordato preventivo prevedendo l’ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori e che assicurino, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari.

Un’altra novità riguarda la disciplina della procedura di esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione giudiziale che prevede: (i)  per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura; (ii) l’introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale; (iii) per le società l’ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

 

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