In controtendenza con quello che per decenni è stato l’orientamento dei tribunali fallimentari, la Suprema Corte di cassazione Sez. I, Est. Rosa Maria di Virgilio, con decisione del 23.12.2016 n. 26949 ha stabilito che, al creditore istante per la dichiarazione di fallimento va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonché 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia), con riferimento alle spese all’uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.