Il Tribunale di Milano con decisione del 09.01.2017 affronta il delicato problema di chi sia il giudice competente a nominare il custode delle quote societarie oggetto di sequestro conservativo. Secondo i giudici lombardi in caso di sequestro conservativo di quote di s.r.l. la competenza alla nomina del relativo custode, secondo la preferibile interpretazione, va individuata in capo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare di sequestro, secondo il principio generale ricavabile all’art.669 duodecies c.p.c.. Non paiono, invece, applicabili le norme ex artt. 520 e 559 c.p.c. (che individuano, rispettivamente, nell’ufficiale giudiziario procedente e nel giudice dell’esecuzione il soggetto competente alla nomina del custode per l’ipotesi di pignoramento mobiliare e di pignoramento immobiliare), trattandosi di norme la prima delle quali è riferita a custode da nominarsi per la mera “conservazione” materiale dei beni mobili oggetto di pignoramento e la seconda delle quali presuppone una procedura esecutiva in corso, procedura in realtà non configurabile nell’ipotesi di sequestro conservativo, la cui attuazione, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento, non comporta il compimento di atti di esecuzione forzata in senso proprio (cfr., in tal senso, Cass. 12.12.2003, n. 19101).