La Corte d’appello di Napoli con l’ordinanza che si allega afferma un principio molto importante. E’ valida la notifica fatta al difensore di primo grado della parte deceduta nelle more della notifica dell’atto d’appello. Sostanzialmente si realizza una sorta di ultrattività della procura alle liti.
Oltretutto la corte napoletana afferma anche che il decesso della parte che sia intervenuta prima dell’inizio del giudizio d’appello non è causa di interruzione del processo essendo onere del difensore di primo grado dichiararne il decesso.[pdf-embedder url=”https://www.riccardilex.com/wp-content/uploads/2017/05/Ordinanza-interlocutoria.pdf” title=”Ordinanza interlocutoria”]