Interessante pronuncia del giudice del registro del Tribunale di Roma (30.09.2016 Est. Romano) che ha rigettato la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di un pignoramento di quote sociali di una farmacia costituita in forma di società in accomandita semplice.
La motivazione del rigetto risiede nel principio di tipicità che sovraintende l’iscrivibilità degli atti nel registro delle Imprese; difatti nella motivazione della decisione è dato leggere che mentre per l’espropriazione di quote di una s.r.l. vi è una esplicita previsione normativa (art. 2471 c.c.), nulla invece è previsto per le società di persone.
dott. Pietro Potenza